Descrizione

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi alle aree di circolazione, sia direttamente (quando l’accesso si apre sull’area di circolazione) che indirettamente (quando si apre su corti, cortili e scale interne).
L’obbligo di numerazione si estende a tutti gli accessi, anche secondari, che immettono in abitazioni, uffici ed esercizi, compresi i passi carrai e le aree recintate provviste di accesso all'area di circolazione (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 42).
Inoltre, in base al Punto 3 dell'Allegato 3 della nota ISTAT 15/01/2014, n. 912/2014/P, l'obbligo di numerazione è previsto anche per tutti gli accessi precedentemente esenti (fabbricati rurali abitati soltanto per brevi periodi dell’anno, accessi dei monumenti pubblici che non immettono anche in uffici o abitazioni, fienili, legnaie, stalle e simili).
A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare domanda per l'assegnazione del numero civico, sia che si tratti di fabbricato ad uso di abitazione civile, sia di che si tratti di fabbricato destinato ad altro uso.
La domanda di assegnazione deve essere presentata anche per gli edifici esistenti che abbiano subito modifiche agli accessi sulle aree di circolazione (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 43).
L’apposizione della targhetta indicante il numero civico è a carico dei proprietari.
Per i centri storici (sia del capoluogo comunale, che delle frazioni), vincolati dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, bisogna richiedere le caratteristiche delle targhette all’ufficio toponomastica.
Al di fuori dei centri storici, i numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose, collocati a fianco dell’accesso, in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.
Le targhette possono essere di qualunque formato, purché la grandezza dei caratteri del numero civico deve essere pari o maggiore di cm 5,5 di altezza.
È sempre onere del proprietario mantenere la targhetta in buono stato è correttamente esposta e deve essere mantenuta perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile (regolamento comunale polizia urbana, art. 57, comma 1).
In qualunque momento l’ufficio preposto può verificare la regolare conservazione e posizionamento delle targhette.
Nei casi di accertata difformità o carenze, viene intimata la variazione toponomastica 1 regolarizzazione da compiersi entro 30 giorni oltre ai quali, se l’esito è negativo, viene dato corso all’applicazione della sanzione amministrativa (regolamento comunale polizia urbana, art. 57, comma 3) e all’eventuale esecuzione forzosa con rivalsa delle relative spese.